Introduzione

La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) prevede, tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche declinati nel comma 7 dell’art. 1, l’incremento dell’Alternanza scuola-lavoro (ASL) nel secondo ciclo di istruzione.

Pertanto le scuole – nel predisporre il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa – devono prevedere la progettazione di percorsi finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento professionale degli studenti.

Questi percorsi devono essere realizzati nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, con tempi diversi secondo la tipologia di istruzione:

  • negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva di almeno 400 ore;
  • nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore.

L’Alternanza scuola-lavoro non rappresenta una novità assoluta nel panorama scolastico italiano: già con il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 aveva avuto una prima regolamentazione e attuazione in molte scuole, soprattutto negli istituti tecnici e professionali.

Quello che cambia è che dall’anno scolastico 2015/16 questa modalità di collegamento della scuola con il lavoro diventa parte integrante del curricolo di ogni indirizzo di studio e, in quanto tale, deve essere inserita in modo organico nell’offerta formativa triennale di ogni scuola: i relativi percorsi sono dunque obbligatori per tutti gli studenti del triennio terminale della scuola secondaria di secondo grado, a partire da quelli frequentanti il terzo anno.
L’Alternanza scuola-lavoro, dunque, da attività occasionale e opportunità da valutare caso per caso, diviene attività strutturale da offrire a tutti gli studenti.